1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo IX-bis del libro II è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali»;
b) all'articolo 544-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a sei mesi»;
c) all'articolo 544-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1.000 a 5.000 euro»;
d) all'articolo 544-quater, primo comma:
1) le parole: «o promuove» sono sostituite dalle seguenti: «, promuove o partecipa a»;
2) dopo le parole: «o strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi»;
e) all'articolo 544-quinquies, primo comma, dopo le parole: «Chiunque promuove,» sono inserite le seguenti: «partecipa,»;
f) all'articolo 544-sexies, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 544-septies»;
g) al titolo IX-bis del libro II, dopo l'articolo 544-sexies, è aggiunto il seguente:
«Art. 544-septies. - (Abbandono di animali e detenzione non idonea). - Chiunque
h) l'articolo 727 è abrogato.